La circolare redatta dal Ministero della Salute n. 3190 del 03 febbraio 2020 ha imposto di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ed effettuare la valutazione del rischio da Coronavirus ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/08. Tutte le imprese devono impegnarsi per la tutela della salute pubblica come obiettivo primario.
Il compito di diffondere le informazioni relative alla gestione dell’emergenza da Covid-19 spetta al datore di Lavoro.
Secondo i principi contenuti D.Lgs. 81/08 e quelli di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c., consigliamo a tutte le imprese di procedere con la redazione di un’appendice al DVR indicando le misure tecniche ed organizzative adottate ed adottabili e l’elenco dei DPI necessari nell’attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni preposte.
Non si ritiene, dunque, giustificato l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi a seguito dell’epidemia da COVID-19, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio sanitario o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda.
Consigliamo però di redigere una specifica appendice al DVR per la diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prevedendo:
come dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008.