Secondo la legge, la sicurezza sul lavoro è un obbligo per tutte le aziende. A tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, deve essere somministrata la giusta formazione per svolgere il proprio mestiere e/o professione in totale sicurezza, imparando a prevenire infortuni ed incidenti.
L’Articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) i commi che definiscono i capisaldi dell’obbligo formativo.
La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori (siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato) l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro entro 60 giorni dall’assunzione; per i soli collaboratori famigliari, la formazione è facoltativa.
La normativa prevede un’articolata attività di formazione ed aggiornamento per i lavoratori di tutti i settori prescrivendo che, in fase di nuova assunzione o del cambio di mansioni o in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature, il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.
A tal proposito proviamo a riportare di seguito gli adempimenti da adottare in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
con iscrizione immediata e frequenza del corso di formazione di almeno 16 ore (incarico che può essere assunto anche dal datore di lavoro autonominandosi RSPP).
per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi, con iscrizione e frequenza al corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio.
con iscrizione e frequenza al corso di 32 ore.
con iscrizione e frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A.
e sorveglianza sanitaria.
e redazione del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
per tutte le aziende che danno in appalto lavori di manutenzione, servizi e forniture.
all’assunzione, al cambio di mansione o di ciclo produttivo, all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e, comunque, obbligatori per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei DPI.
marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
(dove richiesto).