L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di Qualificazione Professionale Obbligatorio per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).
Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37.
Ciò significa che, tutte le imprese che opera sugli impianti FER e che ha nominato un Responsabile Tecnico con i requisiti tecnico-professionali entro il 3 agosto 2013, deve seguire un corso di Aggiornamento triennale.
Le imprese abilitate dopo il 3 agosto 2013, devono entro 3 anni, frequentare un Corso di Aggiornamento se il Responsabile Tecnico possiede i requisiti tecnico professioni di cui alle lettere a) laurea, b) diploma di scuola superiore, d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato. Se il Responsabile non possiede i requisiti elencanti, bensì, la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla dirette dipendenze di un’impresa del settore, deve seguire un corso di Formazione di 80 ore.
Sistemi di qualificazione degli installatori di impianti FER
Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008.
- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Quali corsi devono seguire i Responsabili Tecnici?
I Responsabili Tecnici devono seguire un Corso di Aggiornamento FER, se sono soggetti qualificati per operare sugli impianti FER, diversamente, se non sono soggetti qualificati, devono seguire un Corso di Formazione di 80 ore seguito da un Corso di Aggiornamento.
Chi sono i soggetti qualificati?
Sono già in possesso di idonea qualifica FER coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art.4 comma 1, lettera a), b) e d), del DM 37/2008, ovvero coloro che sono in possesso di laurea, diploma o esperienza lavorativa.
I soggetti qualificati devono seguire un corso di aggiornamento di validità triennale, specifico per il settore di appartenenza:
- Macrotipologie Impiantistiche Elettriche (sistemi fotovoltaici e fototermo elettrici) (16 ore)
- Macrotipologia Impiantistiche Termoidrauliche (16 ore)
Non sono soggetti qualificati soloro che, a partire dal 1 agosto 2013, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c) del DM 37/2008, ovvero tramite titolo di formazione professionale abbinato a un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore.
I soggetti non qualificati devono seguire un corso di formazione regionale di 80 ore, specifico per il settore di appartenenza:
- Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici;
- Sistemi solari termici;
- Biomasse per usi energetici;
- Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS.
Tali soggetti hanno inoltre l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento di validità triennale, specifico per il settore di appartenenza:
- Macrotipologie Impiantistiche Elettriche (sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) (16 ore)
- Macrotipologia Impiantistiche Termoidrauliche (16 ore)