Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae, favorendone l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
Due sono le tipologie di tirocinio: il tirocinio curriculare, che è un percorso “formativo-professionale” che si svolge durante il periodo di studio e rientra in un piano di studi universitario o comunque scolastico e il tirocinio extra-curriculare, cioè un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo, che non ha quindi un collegamento con il periodo scolastico universitario e non prevede limiti di età.
La regione Campania ha approvato il nuovo regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 entrato in vigore con la pubblicazione sul BURC n.33/2018, che disciplina esclusivamente tirocini extracurriculari, nonchè quei tirocini rientranti nel programma nazionale Garanzia Giovani, la cui regolamentazione specifica è contenuta nella fase 2 di Garanzia Giovani per la quale la Regione Campania ha avuto uno stanziamento di 221 milioni di euro fino al 2020. Il regolamento riguarda anche i tirocini non destinati ai NEET e autofinanziati da parte del datore di lavoro attraverso l’erogazione al tirocinante di un’indennità di partecipazione.
(fonte: re.: Campania)